Statuto

Allegato “C” al rep.n. 12773/3583

STATUTO
della
FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E’ costituita la fondazione denominata “Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense” in sigla “F.I.I.F.”.
2. La fondazione è ente di diritto privato.

Art. 2 Sede

1. La fondazione ha sede legale in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3.
2. Per l’esercizio della sua attività la fondazione può avvalersi di sedi amministrative.

Art. 3 Finalità

1. La fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.
2. Gli scopi primari della fondazione consistono nella innovazione e nell’aggiornamento tecnologico dell’Avvocatura.
3. In armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, la Fondazione persegue le seguenti finalità:
a) sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica Amministrazione;
b) promuovere la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell’Informazione e dall’Information Technology (di seguito, per brevità, indicata IT);
c) favorire l’applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari;
d) promuovere la formazione nonché l’aggiornamento professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
e) favorire lo studio e l’analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche dell’IT;
f) ricercare e diffondere l’applicazione di metodi di risoluzione delle controversie con l’ausilio strumentale della robotica, dell’eidomatica e, più in generale, l’automazione delle attività umane nell’ambito professionale;
g) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.
La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dallo statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l’attuazione dei suoi fini.

Art. 4 Rapporti con istituzioni

1. La Fondazione stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell’Unione Europea, degli stati membri dell’Unione Europea e di stati extracomunitari.
2. La Fondazione può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.
3. La Fondazione concorre con progetti propri ad attività finanziate dall’Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 5 Entrate

Le entrate della fondazione sono costituite da:
– quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori;
– contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;
– liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
– redditi derivanti dal patrimonio.

Art. 6 – Finanziamento

1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Nazionale Forense in base al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.
2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature ed altri mezzi.

Art. 7 Altre fonti di finanziamento

1. La Fondazione può finanziare le proprie attività, mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici, e mediante contributi privati purché compatibili con le finalità statutarie.

Art. 8 Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale costituenti il fondo di dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.
2. Il consiglio di amministrazione cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

Art. 9 Organi

1. Sono organi della fondazione:
– il presidente;
– il consiglio di amministrazione;
– il comitato direttivo;
– il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche in seno ai predetti organi sono onorifiche.
2. Di ciascuna riunione degli organi collegiali della fondazione viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

Art. 10 Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione.
2. La carica di presidente è ricoperta di diritto dal presidente del consiglio nazionale forense o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente del Consiglio Nazionale Forense.
3. Il presidente: può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può convocare il comitato direttivo e partecipare alle relative riunioni.
4. Il Presidente, inoltre:
– sottoscrive gli atti e le delibere e ne cura l’attuazione;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza, al consiglio di amministrazione o al comitato direttivo;
– cura l’osservanza del presente statuto.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Presidente del consiglio nazionale forense;
b) dai Consiglieri in carica presso il Consiglio Nazionale Forense che non abbiano manifestato volontà contraria;
c) dal Coordinatore del comitato direttivo;
d) da due membri esterni designati dal Consiglio Nazionale Forense tra giuristi di chiara fama nel diritto dell’informatica giuridica;
e) dai componenti del Comitato direttivo.
2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre anni dalla data della loro designazione e possono essere nuovamente designati. Chi sieda nel consiglio di amministrazione in ragione di più di uno dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) ad e) può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto.
3. Spetta al consiglio di amministrazione: determinare gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della fondazione; vigilare sull’attività del comitato direttivo; designare e revocare i membri di quest’ultimo, nonché il segretario; approvare i regolamenti dell’ente; approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno solare precedente e il conto preventivo dell’anno in corso, proposti dal comitato direttivo; deliberare, ove lo ritenga opportuno, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta di cui all’art. 9; deliberare sulle modifiche del presente statuto; nominare i liquidatori.
4. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio dei revisori dei conti.
5. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta all’anno; in seduta straordinaria, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all’ordine del giorno, da non meno di dieci componenti o dal comitato direttivo. La convocazione, fatta dal presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a ciascun componente, nonché ai membri del comitato direttivo e a quelli effettivi del collegio dei revisori dei conti e al segretario, anche a mezzo di posta raccomandata o e-mail nel rispetto della normativa, anche regolamentare, per la trasmissione del documento informatico firmato digitalmente, almeno dieci giorni prima della seduta.
6. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. I soggetti convocati ai sensi del comma precedente, non facenti parte del consiglio di amministrazione, partecipano senza diritto di voto.

Art. 12 Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio di amministrazione e dai fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
2. I componenti elettivi del Comitato rimangono in carica per un triennio e fino all’elezione dei nuovi componenti per il successivo triennio. Se un componente il comitato direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
3. Il comitato elegge tra i propri componenti un coordinatore, il quale sarà coadiuvato dal segretario nominato dal Comitato Direttivo.
4. Il comitato direttivo attua gli indirizzi indicati dal consiglio di amministrazione, realizza le attività istituzionali della fondazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. E’ necessario il nulla-osta del consiglio di amministrazione per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa superiori, per ciascun anno solare, ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
5. Può essere convocato dal presidente o dal coordinatore, ogni qual volta lo ritengano necessario, con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione; tuttavia la convocazione deve essere inviata almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di due componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare.
6. Le riunioni del comitato direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
– che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e l’assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
7. Le adunanze del comitato direttivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se partecipano almeno cinque componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del comitato e di almeno un revisore dei conti effettivo.
8. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del coordinatore.
9. Le decisioni del comitato direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i revisori dei conti effettivi e dai documenti sottoscritti, anche in forma non autografa, dai membri del comitato direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
10. Il comitato direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai propri membri, determinando i limiti della delega.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

1. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra avvocati di cui almeno un effettivo e un supplente possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l’iscrizione al relativo registro. Dura in carica per un triennio e comunque fino alla nomina del nuovo collegio.
2. Il collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della fondazione.

Art. 14 Statuto e regolamenti.

La Fondazione è retta del presente Statuto e da regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo.

Art. 15 Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

Art. 16 Disposizione transitoria

1. La Fondazione, dall’inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del Consiglio Nazionale Forense, assume le funzioni e i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del Consiglio Nazionale Forense o da commissioni dallo stesso costituite, che rientrino nell’oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.

 

F.TO: PIERO GUIDO ALPA – ALDO LOIODICE in proprio e nella qualità – MASSIMO MELICA – AGOSTINO EQUIZI – ANTONIO DE MICHELE – LUCIO DEL PAGGIO – LAURA SARTORI – MICHELE DIONIGI – SUSANNA OPERAMOLLA.