Quando non sia possibile depositare telematicamente quanto notificato via PEC, si deve stampare il messaggio
di posta elettronica certificata, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna, attestando la
conformità degli stessi ai documenti informatici dai quali sono tratti (art. 9 comma 1 bis L. 53/1994,
art 23, comma 1, d. lgs. 82/2005).
Salvo diversa prassi, l'attestazione, da sottoscrivere di pugno, è da riportare in calce nello stesso documento
stampato e non su uno separato.
L'avvocato ___________ attesta la conformità della presente copia al
corrispondente documento informatico dal quale è stata tratta. 06/11/2024
Avvocato ___________
DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO PER POSTA O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO
In caso di attestazione riportata in calce all'atto o provvedimento mediante apposita funzionalità
del programma PDF Reader. L'attestazione deve essere firmata digitalmente (art. 3-bis L. 53/94, art.
22 D. Lgs. 82/2005, art. 4 DPCONS 13/11/2014).
L'avvocato ___________ attesta che la copia informatica
dell'atto da descrivere sinteticamente o provvedimento da descrivere con necessari
riferimenti è conforme all'originale da cui è stata estratta.
06/11/2024
Il presente atto è sottoscritto digitalmente dall'Avvocato
___________
In caso di attestazione riportata su un documento separato dall'atto o provvedimento di cui si attesta la
conformità (es.: copia informatica scaricata dai registri informatici di cancelleria). Il documento
riportante l'attestazione deve essere in formato .pdf testuale e sottoscritto digitalmente
(art. 3-bis L. 53/94, art. 22 D. Lgs. 82/2005, art. 4 DPCONS 13/11/2014).
L'attestazione deve riportare l'impronta e il riferimento temporale.
L'avvocato ___________ allega quanto segue:
- descrizione
attestando che è copia conforme all'originale da cui è stata estratta.
06/11/2024
Il presente atto è sottoscritto digitalmente dall'Avvocato
___________
ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO ESECUTIVO
Nel caso in cui l'attestazione di conformità prevista dall'art. 18 D.L. 132/2014 sia riportata
documento informatico separato, si può utilizzare la seguente applicazione.
L'avvocato ___________ allega quanto segue:
- atto o verbale di pignoramento
attestando che è copia informatica
conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta
- titolo esecutivo
attestando che è copia informatica conforme
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta
- duplicato dell'atto di precetto
- atto di precetto
attestando che è copia informatica conforme
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta
06/11/2024
Il presente atto è sottoscritto digitalmente dall'Avvocato
___________
ATTESTAZIONE SU DOCUMENTO CARTACEO
L'attestazione di conformità prevista dall'art. 23, comma 2 D.Lgs. 85/2005 e dall'art. 16-bis,
comma 9-bis DL 179/2012 dovrà essere riportata in calce al documento scrivendola di pugno o mediante
timbro. Si consiglia di apporre il timbro di congiunzione tra le facciate.
L'avvocato ___________ attesta che la copia cartacea,
composta da nr. __ facciate, dell'atto
descrizione sommaria con indicazione dell'eventuale numero, data e data deposito
è conforme all'originale digitale scaricato dal fascicolo informatico relativo a
procedura tipo e numero e indicazione ufficio 06/11/2024
Firma Avvocato ___________
Error type: "Forbidden". Error message: "Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API." Domain: "global". Reason: "forbidden".
Did you added your own Google API key? Look at the help.
Check in YouTube if the id FIIFCNF belongs to a . Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Si segnalano, in particolare, le modifiche relative alla certificazione di conformità delle copie analogiche e informatiche degli atti e provvedimenti (art. 16 undecies e nuovo testo dell’art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994).
Poiché le nuove norme affermano che la certificazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica a mezzo PEC dev’essere effettuata secondo “le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della Giustizia” e poiché queste modalità non sono ancora state emanate, a titolo prudenziale si consiglia di non notificare a mezzo PEC copie informatiche o analogiche degli atti ma di utilizzare esclusivamente duplicati informatici. Se non disponibili (es. decreto ingiuntivo esecutivo) è preferibile al momento e fino all’emanazione di queste nuove specifiche tecniche provvedere alla notifica cartacea.
Sempre a titolo prudenziale, in caso di deposito presso l’ufficio giudiziario di copie informatiche di atti (es. titoli nelle procedure esecutive o deposito di atti certificati conformi in appello) sarà opportuno certificarne la conformità esclusivamente all’interno dello stesso documento informatico e non su foglio separato.
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