Conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.): modalità di deposito telematico della sentenza di condanna (art. 156 disp. att. c.p.c.).

La mancata previsione di tracciati XSD ministeriali rende complicata la procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Per effettuare un deposito senza errori si dovrà precedere come segue.
In relazione al bene sequestrato, al momento della creazione del fascicolo informatico, sarà da selezionare la tipologia di fascicolo:
• esecuzioni immobiliari;
• esecuzioni mobiliari.

Abbiamo utilizzato come schermate quelle dei redattori atto: “Quadra” e “Consolle avvocato”

Esecuzioni immobiliari.
1.1 Sezione fascicoli.
Nella prima schermata si indica il codice della pratica e quindi l’ufficio dove si effettua il deposito.
quadra1onsolle1

Nella schermata successiva si ineriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati.
1.2 Sezione depositi telematici.
Dopo aver cliccato su “nuovo”, si selezionerà “nota di iscrizione a ruolo – pignoramento”.
Nella schermata successiva nessun campo corrisponderà ai dati della conversione di sequestro in pignoramento, ma gran parte di essi sono obbligatori, per cui è deve inserirli. Si procederà pertanto come segue.
consolle3  quadra2

Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo;
Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza;
Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza;
Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo.
Quindi si procederà con la descrizione dei beni e l’indicazione dei diritti sui beni.
Caricamento dell’atto principale. È opportuno indicare nella nota di accompagnamento dell’iscrizione a ruolo che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento (eventualmente evidenziandolo con colore diverso) perché la cancelleria ricevente sia messa in condizione di capire che si tratta di una conversione e non di una procedura esecutiva.
Caricamento degli allegati. Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste.
Alcuni redattori daranno un avviso di mancato inserimento. In tal caso l’errore che si genera per difetto di allegazione non è bloccante, per cui non è necessario allegarlo. L’unico allegato da depositare sarà la sentenza, con dichiarazione di conformità.
Altri redattori, in caso di mancata allegazione del precetto, dell’atto di pignoramento o del verbale di pignoramento non consentiranno di procedere oltre, sicché dovrà essere caricato un file in formato .pdf testuale con questo contenuto: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento“. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal difensore.

Esecuzioni mobiliari.
2.1 Sezione fascicoli.
Nell’oggetto della prima schermata della “Consolle” (non di “Quadra”) il sistema propone un elenco di voci a scalare tra cui quella di “conversione del sequestro in pignoramento”, che non bisogna selezionare! La stessa infatti genera un conflitto che impedisce il deposito dell’atto per un errore insanabile e non forzabile dalla cancelleria.
consolle2

Si deve pertanto selezionare, a seconda del caso, la voce “espropriazione mobiliare presso il debitore” o quella “espropriazione mobiliare presso terzi”. La schermata si completa indicando il codice della pratica e l’ufficio dove si effettua il deposito. Nella schermata successiva si inseriscono i dati delle parti e dei relativi avvocati.
Quindi si procede come indicato al precedente punto 1.2.

conversione_sequestro_pignoramentoIn sintesi riportiamo qui affianco lo schema da utilizzare nella procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

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